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Conoscere la costizione italiana

costituzione-3.jpg   link  Mozart: Trio for Clarinet, Viola and Piano, K.498   Se clicchi con il tasto destro del mouse su link e con il sinistro su "apri in una nuova scheda" ascolterai la musica e leggerai l'articolo                                           La Costituzione è l’insieme dei principi fondamentali che sono alla base dell’ordinamento giuridico di uno Stato, è quindi la legge fondamentale dello Stato.

Negli stati contemporanei si presenta sotto forma di documento scritto in quanto costituisce l’ordinamento giuridico, il cui scopo è quello di proclamare i diritti inviolabili dei cittadini e di porre un limite ai poteri dello Stato. Fa eccezione la Gran Bretagna che non ha una Costituzione scritta, ma le norme costituzionali rappresentano norme consuetudinarie in quanto sono leggi emanate in periodi storici diversi.

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Il 2 giugno 1946 i cittadini furono chiamati a votare contemporaneamente per il referendum tra monarchia e repubblica e per l’Assemblea Costituente. Queste furono le prime elezioni della storia dell’Italia svolte a suffragio effettivamente universale. Il decreto del 1° febbraio 1946 aveva infatti esteso finalmente il diritto di voto anche alle donne.

Fra i 556 delegati dell’ assemblea sedevano i cosiddetti padri della Costituzione che dopo un anno e mezzo circa (1° gennaio 1948) elaborarono la Costituzione.

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

1. E’ la legge fondamentale da cui discendono e a cui si ispirano tutte le leggi ordinarie. Nessuna legge può mai essere in contrasto con quanto dice la Costituzione e, nel caso ciò avvenga, è sempre quest’ultima a prevalere. Si parla quindi di una Costituzione rigida, ciò significa che le norme costituzionali non possono essere cambiate da leggi ordinarie. Per modificare la Costituzione sono necessarie leggi particolari, le leggi di revisione costituzionale, per l’approvazione delle quali è

prevista una procedura complessa che mira ad allontanare il rischio di facili cambiamenti (art.138 della Costituzione), rigida quindi, non significa immodificabile; la procedura di revisione prevede però regole più complesse rispetto a quelle necessarie per approvare le leggi ordinarie, proprio perché i cambiamenti da apportare al testo costituzionale devono essere frutto di un accordo che coinvolga

tutte le forze politiche, non un’imposizione della volontà della maggioranza. Inoltre l’articolo 139 della Costituzione specifica che “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

2. La nostra Costituzione è lunga perché non si limita a sancire i principi fondamentali, ma riconosce  una pluralità di diritti anche riguardo ai rapporti etici, sociali ed economici. E’ infatti formata da 139 articoli, essa si apre con una parte introduttiva “i principi fondamentali” (art.1-12), poi seguono:

- la prima parte (artt.13-54) intitolata “diritti e doveri dei cittadini”, tratta del rapporto tra lo Stato e i cittadini;

- la seconda parte (artt.55-139), intitolata “ordinamento della repubblica”, tratta dell’organizzazione dei pubblici poteri;

- seguono le “disposizioni transitorie e finali” (18 articoli) contenenti in prevalenza norme transitorie per il passaggio al nuovo ordinamento.

3. E’ frutto di un compromesso tra tutte le forze politiche che siedevano in Assemblea Costituente.

4. E’ deliberata dal basso perché scritta dai rappresentanti del popolo italiano al contrario dello Statuto Albertino che era stato concesso dal re.

5. E’ scritta.

 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA NOSTRA COSTITUZIONE

I principi fondamentali (artt.1-12) sono una specie di “preambolo”, nel quale sono delineate le linee portanti della Carta costituzionale: il principio democratico, lavorista, solidarista, di uguaglianza, di libertà. Questi principi rappresentano i presupposti della società e gli obiettivi verso i quali essa deve tendere. In questi primi articoli della Carta costituzionale si ritrovano gli ideali della rivoluzione francese, sintetizzati egregiamente nell’articolo 1 (la libertà), nell’articolo 2 (la fraternità, o la solidarietà sociale) e nell’articolo 3 (l’uguaglianza).

Più in particolare, in questa “premessa” si delineano:

-la forma di Stato (art.1)

-i rapporti tra lo Stato, i cittadini e i diversi soggetti di diritto (artt. 2, 3 , 4, 6)

-i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali (art. 5)

-i rapporti tra lo Stato, la chiesa cattolica e le altre confessioni religiose (artt. 7 e 8)

-la promozione della cultura e la tutela del paesaggio (art. 9)

-i rapporti tra o Stato e l’ordinamento internazionale (artt. 10 e11)

-il simbolo dello Stato stesso (art. 12)

ART.1- IL PRINCIPIO DEMOCRATICO E LAVORISTA

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.”

Il comma 1 sancisce il concetto di "Repubblica democratica" (sono l’una il rafforzativo dell’altra) cioè la forma di governo nella quale tutte le cariche pubbliche si riconducono direttamente o indirettamente al consenso del popolo. Viene inoltre sancito il principio del lavoro.

Il comma 2 sancisce il concetto di "Sovranità", si intende il potere supremo di governo, che appartiene esclusivamente al popolo nella sua globalità, ma esercitabile solamente nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione (art. 48 e seguenti).

ART. 2- I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO

« La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. »

Quest’articolo enuncia che lo Stato italiano, comprese le regioni, province, comuni e tutti coloro che si trovano nel territorio italiano, riconosce quei diritti inviolabili (elencati nella parte prima dei Diritti e Doveri dei cittadini), vale a dire quei diritti riconosciuti a tutti che nessuna legge può infrangere, cioè sopprimere e

che nessuna persona può violare; lo Stato non solo deve rispettarli ma deve anche proteggerli dalle violazioni provenienti dai soggetti privati. Con la parola “riconosce” si intende che i diritti inviolabili fanno parte del patrimonio d’ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia come membro d’organizzazioni sociali (famiglia, partiti politici, ecc). Inoltre è introdotto il principio di solidarietà politica, economica e sociale. I doveri di solidarietà politica si riferiscono a situazioni in cui la persona è chiamata a partecipare alla vita della comunità di cui fa parte (diritto di voto). Adempiere ai doveri di solidarietà economica significa agire non pensando solo al nostro tornaconto, ma considerare anche gli altri (pagare le tasse). Adempiere ai doveri di solidarietà sociale significa mettersi a disposizione gratuita di chi ha bisogno (volontariato).

Il riconoscimento dei diritti inviolabili o universali si ha con l’affermazione dello stato democratico, che nel nostro paese avviene con il 2° dopoguerra. E’ un processo storico che è il risultato delle iniziative e battaglie  delle forze sociali e politiche che si sono battute per l’affermazione del suffragio universale, della democrazia e dell’uguaglianza sostanziale dei cittadini. Le forze che hanno portato  avanti questi valori fondamentali sono legate alle organizzazioni del movimento operaio: strutture sindacali, varie forme di cooperative, partiti politici che hanno superato le basi del liberalismo, al di la di una concezione formale dell’uguaglianza di fronte alla legge. In molti casi storici questo è avvenuto con il contributo, le lotte  e il sangue di molte persone. Adesso prende consistenza una concezione molto individualista, frammentata  e parcellizzata della società come se in essa le strutture e organizzazioni economiche e finanziarie che dispongono di capitali immensi,  di grandi mezzi e strutture produttive, di forme di comunicazione potenti fossero sullo stesso piano e livello dei singoli cittadini. C’è chi parla di abolire i sindacati, non per difendere la tradizione e la storia – il modo si organizzarsi di chi partecipa alla produzione e alla distribuzione  della ricchezza conviene si adegui  alla situazione dei tempi -, ma perché si ha un concetto molto singolare dell’attività lavorativa come se il cittadino e le grandi strutture economiche, commerciali e  finanziarie fossero sullo stesso piano e avessero lo stesso potere e capacità  di contrattazione dei singoli cittadini.

ART. 3 – L’UGUAGLIANZA

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di  sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

Nel c. 1 viene sancito il principio di uguaglianza formale di tutti davanti alla legge, questa espressione ha due significati:

a) la legge è uguale per tutti (sia governanti che governati),

b) tutti hanno gli stessi diritti, quindi non ci possono essere delle leggi che discriminano il sesso, la religione, la razza, la lingua, l’opinione politica, le condizioni personali e sociali.

Nel c. 2 viene sancito il principio di uguaglianza sostanziale di tutti davanti alla legge proprio perché si riconosce che nella realtà sono presenti delle discriminazioni, quindi la Repubblica deve essere in grado di offrire pari opportunità a tutti affinché essi abbiano gli stessi diritti, rimuovendo qualsiasi tipo di ostacolo che impedisca ai cittadini di partecipare alla vita politica, economica e sociale del Paese (abbattere barriere architettoniche, aiuti economici per le famiglie bisognose, pensione sociale per tutti gli inabili al lavoro …).

ART-4 IL PRINCIPIO LAVORISTA

“la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una

funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”

Nel comma 1 viene sancito il principio del diritto al lavoro ma con tale espressione non si intende che lo stato è obbligato a trovare un lavoro a tutti. Si intende invece che lo stato deve favorire l’economia e l’ingresso nel mondo del lavoro.

Nel comma 2 Il lavoro oltre che un diritto è anche un dovere morale. Si ribadisce che il lavoro deve essere onesto.

ART. 5 - UNITÀ NAZIONALE E AUTONOMIE LOCALI

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento” .

Ciò significa che l’Italia non è una composizione di Stati indipendenti che manifestano la volontà di federarsi,  il che esclude già da qui la possibilità che il nostro Stato possa – tramite una normale legge del parlamento – diventare uno Stato federale. E’ piuttosto uno Stato Unitario regionale che riconosce il principio del

decentramento amministrativo. Il decentramento amministrativo è il principio secondo cui lo Stato non agisce soltanto con organi centrali, ma si articola in enti autonomi locali (come i Comuni, le Province, le Città metropolitane e, in particolare le Regioni) ed esercita le sue funzioni amministrative attraverso organi e uffici

periferici (per esempio, l’ex provveditorato agli studi, con competenza provinciale, rispetto al Ministero della Pubblica istruzione). Nei maggiori Comuni, il   decentramento è stato attuato con l'istituzione dei consiglio circoscrizionali o di quartiere.

ART. 6 - LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE

<<La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche>>

L’articolo 6 è uno dei tanti casi in cui il testo costituzionale ribadisce l’impegno ad eliminare tutti gli ostacoli che limitino l’uguaglianza de cittadini: attraverso questo articolo in particolare, la Costituzione prescrive l’obbligo di tutelare le minoranze linguistiche.

I costituenti hanno così reagito alle discriminazioni che in passato, e soprattutto durante il regime fascista, furono attuate contro coloro che parlavano una lingua diversa. In Alto Adige e in Valle d’Aosta è stato riconosciuto il bilinguismo (tedesco – italiano, francese – italiano): qui il cittadino ha il diritto di usare ufficialmente la propria lingua e la Pubblica amministrazione è tenuta a rispettare tale diritto, dotando i propri uffici (pubblici, giustizia e scuola) di personale bilingue.

In seguito alla recente riforma del titolo V della Costituzione (L.cost.n.3/2001) il bilinguismo è entrato anche nella Costituzione in quanto, proprio la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige sono citati con il nome bilingue.

L’articolo 6 è stato attuato di recente riguardo ai gruppi minori come i greci, albanesi, sloveni, croati, friulani, franco provenzali ecc. che vivono in piccole comunità in diverse zone d’Italia, così la cultura e la lingua di queste popolazioni sono state finalmente tutelate.

ART. 7 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.”

Ai tempi dello Statuto Albertino l’Italia era uno stato confessionale cioè aveva un’unica religione di Stato che era la religione cattolica. I Padri costituenti vollero invece che l’Italia fosse uno stato laico riconoscendo alla Chiesa il potere religioso.

Comunque il fatto che abbiano riservato alla Chiesa cattolica un articolo, ci fa capire che essa aveva un ruolo di grande importanza perché la stragrande maggioranza degli italiani erano cattolici e perché Roma è sede del Papato.

Nel c.2 viene stabilito che i rapporti tra lo stato e la Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi. Questi furono stipulati nel 1929 tra Mussolini e il Papa Pio XI per superare i conflitti che erano nati in seguito alla Breccia di Porta Pia del 1870 quando l’esercito piemontese invase Roma. Essi stabilivano:

- l’indipendenza del Papato al quale veniva attribuito un territorio (la Città del Vaticano), proprie guardie, una propria legislazione;

- obbligo insegnamento della religione cattolica in tutte le scuola;

- effetti civili del matrimonio religioso.

Per superare le contraddizioni tra art.7 e patti Lateranensi, nel 1984 venne stipulato un nuovo Concordato che prevedeva:

- insegnamento della religione cattolica facoltativo;

- matrimonio civile, religioso e concordatario.

diritti-civili-e-umani-copia-1.jpgART. 8 – I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ALTRE CONFESSIONI RELIGIOSE

“Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Nel c.1 viene sancito il principio del pluralismo religioso cioè il riconoscimento della libertà religiosa di ciascuno.

Ma già nel c.2 viene sancito un primo limite all’esercizio delle religioni diverse dalla cattolica e cioè che non devono andare contro le leggi dello Stato italiano (ad. Es. in Italia è proibita ogni forma di menomazione fisica per cui non può essere praticata l’infibulazione).

Nel c.3 si stabilisce che se una religione diversa dalla cattolica vuole vedersi riconosciuti dei diritti, deve stipulare degli accordi con lo Stato italiano e l’iniziativa degli stessi deve partire dai rappresentanti delle religioni. Esempi di intese: Tavola valdese (1984), Avventisti del Settimo Giorno (1986), Comunità ebraica (1987).

ART. 9 - TUTELA DELLA CULTURA, DELLA RICERCA E DEL PAESAGGIO.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”

La Costituzione garantisce la massima libertà nella formazione e diffusione della cultura e nello svolgimento dell’attività di ricerca, in contrapposizione alla politica seguita dal fascismo che aveva imposto la cultura di regime. Non dà però una definizione di cultura che va quindi rintracciata nell’art.33.

Il c.2 è di estrema importanza perché contiene un concetto, quello di paesaggio, che ha subito nel corso del tempo una profonda evoluzione. In assemblea costituente con tale termine si indicava unicamente la conservazione delle bellezze naturali secondo quanto stabilito da una legge del 1938.

Oggi invece si intende un concetto molto più ampio di tutela del paesaggio che oggi prende il nome di tutela dell’ambiente. Secondo un principio dello sviluppo economico-sociale la rigenerazione delle risorse non deve compromettere l’ambiente delle generazioni future; comunque la legislazione riguardante la tutela dell’ambiente si è avuta solo in tempi recenti.  Nel 1966 è stata emanata la prima legge antismog che detta le norme dell’inquinamento e solo nel 1986 è stato istituito il Ministero dell’ambiente; soprattutto a partire dal 2000 che sono stati recepiti nel nostro

ordinamento importanti provvedimenti comunitari per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico.

ARTICOLO 10: L’ITALIA E LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.”

Nel primo comma con la dicitura “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute” i padri costituenti vollero intendere che le norme internazionali che hanno una portata generale (norme consuetudinarie) valgono automaticamente all’interno dell’ordinamento giuridico italiano. Con questa norma costituzionale, inoltre, lo stato italiano si impegna a non adottare leggi di contrasto con le norme del diritto internazionale, a considerare incostituzionali quelle leggi che non rispettassero tale principio e a ratificare i trattati internazionali.

Nel secondo comma viene determinata la condizione giuridica dello straniero che è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Nel nostro ordinamento esistono attualmente due categorie di stranieri: i cittadini dell'Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano; i cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese.

Non esiste una legge specifica per la questione degli stranieri ma l’unica che stabilisce diritti e doveri dello straniero è la Legge Bossi-Fini del 2002. Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla Legge Turco- Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque

extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina.

Nel terzo e nel quarto comma, la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al diritto di asilo.

L'ultimo comma prevede che nel nostro paese non sia ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. Lo Stato italiano rifiuta l'estradizione, cioè il rimandare la persona al paese d’origine, di un cittadino straniero che sia ricercato per reati politici commessi in opposizione a regimi antidemocratici, nei quali vengono attuate politiche persecutorie nei confronti dei diritti umani. Viene escluso dal novero dei reati politici il delitto di genocidio, per il quale è prevista l'estradizione sia per lo straniero che per il cittadino. (v.L. cost. del 21 giugno 1967, n.1 - Estradizione per i delitti di genocidio).

ARTICOLO 11: IL RIPUDIO DELLA GUERRA

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione  delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.”

L’articolo 11 oppone un netto rifiuto alla guerra e soprattutto apre un nuovo capitolo, quello di una cultura di pace da diffondere e costruire anche attraverso organismi internazionali. Proprio nel periodo in cui è stato elaborato il testo costituzionale, l’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) stava muovendo i suoi primi passi: l’essenza dell’articolo 11 riflette proprio la speranza che l’Italia potesse

essere inclusa tra i paesi “amanti della pace”, così come previsto dallo statuto dell’Onu, e potesse essere ammessa a far parte dell’Organizzazione stessa, obiettivo che è stato raggiunto nel 1955.

L’Italia, pertanto, in base all’articolo 11 e come membro dell’Onu, non ricorrerà alle armi per risolvere eventuali contrasti con gli altri stati e non invaderà mai il territorio altrui, violando la libertà di altri popoli.

Sempre in base a tale articolo, viene anche sancito il divieto di intervenire ilitarmente in aiuto di un altro stato che lotti, nel proprio territorio, contro un movimento di liberazione nazionale (ad esempio: il movimento separatista basco in Spagna).

Quindi l’unico tipo di guerra ammesso è la legittima difesa per respingere un attacco armato che minacci l’esistenza e l’indipendenza dell’Italia (vedi art. 52 della Costituzione).

ARTICOLO 12: LA BANDIERA ITALIANA

“La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali

dimensioni.”

IL TRICOLORE ITALIANO

Il tricolore italiano venne decretato il 7 gennaio del 1797 a Reggio Emilia come bandiera della Repubblica Cispadana. Durante il regno d’Italia fu aggiunto al tricolore lo stemma sabaudo poi eliminato con l’istituzione della repubblica.

Viene ripresa perché era la bandiera del regno d’Italia e venne ammainata definitivamente il 25 aprile 1945, con lo scioglimento dal giuramento per militari e civili, quale ultimo atto del governo di Benito Mussolini.

Il tricolore rappresenta l’Italia in qualsiasi manifestazione e anche all’estero.

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